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Whistleblowing

Samocar attua un processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni, anche anonime, finalizzato alla prevenzione e al contrasto di comportamenti illeciti o non improntati ai principi di eticità e integrità.

Il processo è conforme alle novità normative introdotte dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (c.d. “Decreto Whistleblowing”).

Per l’invio e la gestione delle segnalazioni Samocar SpA  implementa una piattaforma informatica dedicata, che costituisce canale preferenziale per l’invio delle segnalazioni.

Se vuoi fare una segnalazione a Samocar SpA, accedi alla piattaforma dedicata.

Chi può segnalare

Possono effettuare una segnalazione:

  • i dipendenti, i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso Samocar SpA;
  • i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso enti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso Samocar SpA; gli azionisti e le persone di Samocar con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Tali soggetti segnalano informazioni sulle violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Samocar SpA auspica che nelle segnalazioni sia esplicitata l’identità del segnalante, di cui è garantita la riservatezza nel rispetto della normativa vigente, in modo da rendere più agevole la verifica dei fatti segnalati ed informare il segnalante sugli esiti degli accertamenti svolti. Sono comunque ammesse le segnalazioni in forma anonima.

Cosa segnalare: Ogni condotta illecita che costituisca una violazione della normativa nazionale ed europea. Il segnalante deve essere in buona fede e l’informazione fondata deve essere vera e pertinente.

Cosa non segnalare:  impressioni, dicerie, pettegolezzi, lamentele personali infondate.

Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti in modo da renderne concretamente possibile la verifica.

Non costituiscono segnalazioni c.d. whistleblowing: le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro, ovvero inerenti al proprio rapporto con le figure gerarchicamente sovraordinate; le comunicazioni o i reclami relativi ad attività di natura commerciale o di servizi al pubblico.

Note:

  • Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
  • Protezione per il segnalante: la legge prevede un divieto di ritorsione (art. 17), della limitazione della responsabilità (ar. 20) e delle misure di riservatezza (art. 12)